Mandato Investigativo - Sentenza Cassazione 20 GEN 2022


La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in una sentenza storica per il settore investigativo e della sicurezza.

Grazie al GDPR 679/2016 ed al al decreto di assorbimento della direttiva europea in materia di privacy D.Lgs 101/2018, viene assolto l'investigatore privato che, su mandato di un coniuge separato, perseguendo i fini di incarico supera i termini temporali stabiliti in sede di mandato.

Nel caso di specie l'investigatore privato accoglie l'incarico per accertare l'affido temporale deciso in sede di separazione del figlio minore. Le attività vengono eseguite con regolare mandato che prevede 2 settimane di attività tra le quali:

1) utilizzo del GPS
2) pedinamento dell'ex coniuge.

Per motivi di finalità di incarico e per raccogliere ulteriore documentazione a favore del proprio assistito, l'investigatore privato, decide di prolungare la propria attività di una settimana oltre le due previste dall'incarico sottoscritto dal mandante.

Una volta depositate le risultanze da parte del legale della parte a favore del mandante, la controparte denuncia l'ex marito e l'investigatore privato per trattamento illecito dei propri dati personali.

Il D.lgs 101/2018, recepito il GDPR EU 678/2016, ha ridotto in modo considerevole la risposta sanzionatoria penale per le violazioni della privacy. Per questo tipo di attività da parte dell'investigatore privato che ha raccolto con regolare mandato l'incarico NON c’è reato, ma solo responsabilità civile.

Nella causa in oggetto, all'emergere delreport investigativo, il collega ha effettuato attività investigativa per tre settimane anziché per le sole due previste. Ha quindi trattato i dati personali per un periodo superiore a quello concordato.

Sarebbero quindi venute meno le esimenti all’acquisizione del consenso preventivo secondo gli articoli 23 e 24 del D Lgs 196/03, che taluno continua a prendere in considerazione ma che sono stati ABROGATI, sostituiti dai Considerando 47 e 52 del GDPR EU 679/2016.

Alla luce di tutto questo viene meno il reato di trattamento illecito di dati, ma non la possibilità di dover risarcire il danno. L'investigatore e il mandante sono quindi stati assolti, ma la controparte potrà richiedere una valutazione civile del danno ed un eventuale risarcimento.

Tutto questo è quanto emerge dalla Sentenza 2243/22, pubblicata il 20 gennaio dalla III Sez. penale della Suprema Corte di Cassazione.

Autori:
Dott. A. Pedicone - Consigliere Studi Legislativi Leonardo Intelligence
Ten. Rabita - Presidente Leonardo Intelligence

www.leonardointelligence.it 

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