La fotografia al lavoratore

Quando e dove è possibile fotografare, per un investigatore privato, una persona durante l'attività lavorativa.



A volte ci troviamo difronte alla necessità di fotografare qualcuno in un luogo privato ma aperto al pubblico. Un esempio è lavoratore che in malattia si reca a svolgere il doppio lavoro o quando un coniuge lavora a “nero”.

- Possiamo scattare fotografie in un luogo privato aperto al pubblico?
- Ci troviamo di fronte a una privata dimora?
- Rischiamo una denuncia per violazione di domicilio?

La questione è da sempre piuttosto dibattuta, tanto che le varie Corti hanno emesso negli anni sentenze difformi tra loro (Corte Costituzionale 135/02 – Corte Costituzionale 149/08 – Corte di Cassazione 652/17).

A fare più chiarezza sull'argomento è venuta in soccorso la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n.31345/17 emanata a Sezioni Unite, ha recentemente risposto ad una domanda importante, o meglio:

"Rientra nella nozione di privata dimora il luogo dove è esercitata un'attività commerciale o imprenditoriale?” (nella fattispecie un ristorante).

La risposta è NO.

La Suprema Corte si esprime molto chiaramente sul concetto di "privata dimora" considerando soltanto l'area riservata alla sfera privata della persona fotografata

Rientrano nella categoria di "privata dimora" solo i luoghi lavorativi nei quali si svolgono “non occasionalmente” attività riconducibili alla vita privata del lavoratore, luoghi che non siano aperti al pubblico e/o non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

In sostanza, non tutti – i luoghi aperti al pubblico – sono equiparati a
"privata dimora".

Sono quindi da considerarsi "privata dimora" solo quelle aree, locali, ambienti non accessibili al pubblico, dov'è tutelato il diritto alla riservatezza e sono provvisti di tre elementi anche non contemporaneamente presenti, quali:
  1. l’utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
  2. la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità;
  3. la non accessibilità al luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare dello ius excludendi.
Configura pertanto un illecito fotografare il lavoratore nello spogliatoio, nel bagno e/o in tutte quelle aree in cui può essere presente la dicitura “riservato al personale”, “riservato agli addetti al lavori”, “privato”, ecc.

Diversamente, è consentito eseguire qualsiasi tipo di fotografia o riprese al lavoratore intento a prestare la sua opera lavorativa, al di fuori delle aree considerate "privata dimora", non potendosi configurare ne la violazione di domicilio ne l'interazione con l'interessato.

Leonardo Intelligence