La fotografia al lavoratore

Quando e dove è possibile fotografare, per un investigatore privato, una persona durante l'attività lavorativa.



A volte ci troviamo difronte alla necessità di fotografare qualcuno in un luogo privato ma aperto al pubblico. Un esempio è lavoratore che in malattia si reca a svolgere il doppio lavoro o quando un coniuge lavora a “nero”.

- Possiamo scattare fotografie in un luogo privato aperto al pubblico?
- Ci troviamo di fronte a una privata dimora?
- Rischiamo una denuncia per violazione di domicilio?

La questione è da sempre piuttosto dibattuta, tanto che le varie Corti hanno emesso negli anni sentenze difformi tra loro (Corte Costituzionale 135/02 – Corte Costituzionale 149/08 – Corte di Cassazione 652/17).

A fare più chiarezza sull'argomento è venuta in soccorso la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n.31345/17 emanata a Sezioni Unite, ha recentemente risposto ad una domanda importante, o meglio:

"Rientra nella nozione di privata dimora il luogo dove è esercitata un'attività commerciale o imprenditoriale?” (nella fattispecie un ristorante).

La risposta è NO.

La Suprema Corte si esprime molto chiaramente sul concetto di "privata dimora" considerando soltanto l'area riservata alla sfera privata della persona fotografata

Rientrano nella categoria di "privata dimora" solo i luoghi lavorativi nei quali si svolgono “non occasionalmente” attività riconducibili alla vita privata del lavoratore, luoghi che non siano aperti al pubblico e/o non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.

In sostanza, non tutti – i luoghi aperti al pubblico – sono equiparati a
"privata dimora".

Sono quindi da considerarsi "privata dimora" solo quelle aree, locali, ambienti non accessibili al pubblico, dov'è tutelato il diritto alla riservatezza e sono provvisti di tre elementi anche non contemporaneamente presenti, quali:
  1. l’utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
  2. la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità;
  3. la non accessibilità al luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare dello ius excludendi.
Configura pertanto un illecito fotografare il lavoratore nello spogliatoio, nel bagno e/o in tutte quelle aree in cui può essere presente la dicitura “riservato al personale”, “riservato agli addetti al lavori”, “privato”, ecc.

Diversamente, è consentito eseguire qualsiasi tipo di fotografia o riprese al lavoratore intento a prestare la sua opera lavorativa, al di fuori delle aree considerate "privata dimora", non potendosi configurare ne la violazione di domicilio ne l'interazione con l'interessato.

Leonardo Intelligence

Commenti

Post popolari in questo blog

Discorso sull’identità professionale dell’investigatore privato

Seminario - INVESTIGATION MANAGEMENT - su zoom il 21apr2023

La privacy ci salverà dalla IA - 19lug2023